A chi è rivolto
Requisiti che deve possedere il solo richiedente, titolare della domanda
Sono ammessi a beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi di proprietà pubblica o privata titolari, alla data del bando, di un contratto, non a canone sociale, registrato ed in possesso dei seguenti requisiti.
- cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di stranieri in possesso dei requisiti di cui al Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 40, com. 6
- residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando, a condizione che le stesse sussistano nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi (Legge regionale 28/11/2003, n. 23, art. 29, com. 1, let. a).
Il richiedente deve presentare la domanda nel Comune di residenza. Se non ha la residenza in Umbria da cinque anni, ma ha l’attività lavorativa in Umbria da almeno cinque anni) deve presentare la domanda nel Comune dove ha in locazione l’alloggio oggetto del contratto di affitto.
Requisiti che devono possedere tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, compreso il richiedente titolare della domanda
non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare.
Un alloggio si considera adeguato (Legge regionale 28/11/2003, n. 23, art. 29, com. 1, let. d) qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:
- consistenza dell'immobile: calcolata dividendo per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera adeguato, qualora tale rapporto è uguale o superiore ai seguenti parametri:
- 1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona
- 2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone
- 2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone
- 3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone
- 3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre.
- si considera in ogni caso adeguato un alloggio accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9
- non possiede il requisito di cui al precedente punto B. il nucleo proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati
- non si tiene conto del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge, e non è nella disponibilità del richiedente.
- reddito da fabbricati annuo complessivo dichiarato ai fini fiscali dal nucleo familiare non superiore a 200,00 €.
Essere percettore di reddito nell’anno di riferimento (anno relativo ai redditi da considerare per la richiesta dell’ISEE):
- avere un’attestazione ISEE non superiore a 30.000,00 €
- il nucleo familiare che ha subito una riduzione del reddito in ragione dell’emergenza Covid-19, può presentare l’ISEE corrente (riduzione del reddito IRPEF superiore al 25%, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa).
Non può presentare la domanda chi, relativamente al canone d’affitto pagato nell’anno precedente la pubblicazione del bando ha usufruito:
- di contributi pubblici, a qualunque titolo concessi, ad integrazione del canone di locazione, ad eccezione della quota affitto erogata con il reddito di cittadinanza che verrà compensata dall’INPS
- delle detrazioni d’imposta effettuate in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (Legge 09/12/1998, n. 431, art. 10, com. 2).
I Comuni, successivamente all’erogazione dei contributi comunicano all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione della quota affitto erogata dall’INPS con il reddito di cittadinanza.