Descrizione
Il permesso di costruire è l’atto necessario per eseguire i seguenti interventi (Legge regionale 21/01/2015, n. 1, art. 119):
- nuova costruzione relativa a manufatti edilizi fuori terra o interrati
- l'ampliamento plani-volumetrico di quelli esistenti, escluse le opere pertinenziali di cui nel Regolamento regionale 18/02/2015, n. 2, art. 21
- ristrutturazione urbanistica
- ristrutturazione edilizia di cui nella Legge regionale 21/01/2015, n. 1, art. 7, com. 1, let. d. che porti a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente con modifiche del sedime e della sagoma dell'edificio
- interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole di cui Legge regionale 21/01/2015, n. 1, art. 91, com. 13 con atto d’obbligo
- mutamento di destinazione d’uso con opere edilizie che rientrano nelle fattispecie sottoposte a permesso di cui nella Legge regionale 21/01/2015, n. 1, art. 155, com. 7, let. b. (fatto salvo quanto previsto dalla Legge regionale 21/01/2015, n. 1, art. 118, com. 2, let. e. e h.)
- varianti alle previsioni del piano attuativo sussistendo la fattispecie di cui nel Regolamento regionale 18/02/2015, n. 2, art. 103
- realizzazione di avio superficie, campo di volo e/o elisuperficie (Legge regionale 21/01/2015, n. 1, art. 103 e art. 104)
- opere pertinenziali qualificabili come interventi di nuova costruzione che eccedono le caratteristiche dimensionali e qualitative previste dal Regolamento regionale 18/02/2015, n. 2, art. 21 e quindi non rientranti nell’attività edilizia libera o tra gli interventi sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività
- interventi su edifici a destinazione residenziale (Legge regionale 21/01/2015, n. 1, art. 76 e art. 77, com. 1 e com. 2)
- interventi su edifici a destinazione produttiva e per servizi di cui nella Legge regionale 21/01/2015, n. 1, art. 78, condizionato alla stipula di convenzione o atto d’obbligo
- interventi previsti dal Regolamento regionale 18/02/2015, n. 2, art. 102 condizionati a stipula di convenzione o atto d’obbligo.
Approfondimenti
È possibile richiedere il permesso in sanatoria per gli interventi già realizzati, se sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della presentazione della richiesta, sia al momento della realizzazione (Legge regionale 21/01/2015, n. 1, art. 154).
In questo caso il rilascio del permesso è subordinato al pagamento di una oblazione pari al doppio del contributo di costruzione o, in caso di gratuità dell'intervento, in misura pari a quella prevista.
Prima della presentazione della pratica l'interessato può chiedere allo sportello unico di svolgere un'istruttoria preliminare sul progetto per accertare il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale e verificare la completezza della documentazione da allegare all'istanza medesima (Legge regionale 21/01/2015, n. 1, art. 122). Con l'istruttoria preliminare l'interessato può chiedere di acquisire la certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli (Legge regionale 21/01/2015, n. 1, art. 115) o la convocazione della conferenza di servizi preliminare (Legge 07/08/1990, n. 241, art. 14).
I lavori devono iniziare entro un anno dall'efficacia o dal rilascio del titolo abilitativo, salvo diverso termine previsto dal permesso di costruire, e devono terminare entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.
Alla conclusione dei lavori deve essere presentata la comunicazione di fine lavori.
Quando viene rilasciato il permesso di costruire è stabilito l'ammontare degli eventuali oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (complessivamente contributo di costruzione).
Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalle vigenti normative. Il Comune può comunque richiedere eventuali integrazioni.