Torna su

Realizzare una nuova costruzione

Descrizione

Realizzare una nuova costruzione

Sono considerati interventi di nuova costruzione gli interventi non rientranti nella manutenzione, nel restauro e risanamento conservativo o nella ristrutturazione edilizia. Sono comunque di nuova costruzione i seguenti interventi (Legge regionale 21/01/2015, n. 1, art. 7, com. 1, lett. e):

  • la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati e l'ampliamento planivolumetrico di quelli esistenti
  • la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di soggetti diversi dal Comune, compresa l'escavazione di pozzi
  • la costruzione di infrastrutture e di impianti, che modificano in modo permanente il terreno non costruito
  • l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, nonché le strutture permanenti infisse al suolo per pannelli e insegne pubblicitarie
  • l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore
  • interventi pertinenziali degli edifici che comportino nuova superficie utile coperta
  • realizzazione di depositi di merci o di materiali e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto dove è necessario eseguire lavori che causano una trasformazione permanente del suolo inedificato.

Approfondimenti

Non sono interventi di nuova costruzione gli (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3, com. 1, let. e):

  • interventi di manutenzione ordinaria
  • interventi di manutenzione straordinaria
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo
  • interventi di ristrutturazione edilizia.

Per gli interventi di nuova costruzione, occorre chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC) (Legge regionale 21/01/2015, n. 1, art. 118).

È possibile presentare segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA) (Legge regionale 21/01/2015, n. 1, art. 124, com. 1, lett. a) per:

  • interventi di nuova costruzione previsti da piani attuativi.

Per gli interventi che realizzano nuovi fabbricati nelle aree destinate all'agricoltura, occorre chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC).

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?